Ai sensi di quanto disposto dalla C.M. n. 20 del 4 marzo 2011, stante che “ai fini della validità dell’anno scolastico, compreso quello relativo all’ultimo anno di corso, per procedere alla valutazione finale di ciascuno studente, è richiesta la frequenza di almeno tre quarti dell’orario annuale personalizzato”, si precisa che per gli alunni frequentanti la scuola secondaria di primo grado del nostro istituto comprensivo il numero complessivo di giorni di lezione dell’anno scolastico in corso e il numero massimo di giorni di assenza consentibili oltre il quale esso non ha validità sono rispettivamente:
• per la scuola secondaria di primo grado con attività didattica dal lunedì al sabato
- numero complessivo di giorni di lezione: 206
- numero massimo di giorni di assenza consentibili: 52
• per la scuola secondaria di primo grado con attività didattica dal lunedì al venerdì
- numero complessivo di giorni di lezione: 171
- numero massimo di giorni di assenza consentibili: 43.
La succitata circolare ministeriale dispone altresì che le istituzioni scolastiche possano stabilire, per casi eccezionali e purchè a giudizio del consiglio di classe non sia pregiudicata la possibilità di pro- cedere alla valutazione dell’alunno, motivate e straordinarie deroghe al limite dei tre quarti di pre- senza sopra indicato per assenze documentate e continuative dovute a:
-
gravi motivi di salute adeguatamente documentati;
-
terapie e/o cure programmate;
-
donazioni di sangue;
-
partecipazione ad attività sportive e agonistiche organizzate da federazioni riconosciute dal C.O.N.I.;
-
adesioni a confessioni religiose per le quali esistono specifiche intese che considerano il sabato come giorno di riposo.
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